Il TRUST è un istituto tipicamente di diritto anglosassone.
Questo istituto non é ancora del tutto familiare nelle giurisdizioni di diritto civile (in estrema sintesi, quelle giurisdizioni che si basano sul diritto romano, fra cui il diritto italiano) alcune delle quali tuttavia lo hanno riconosciuto ratificando la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (l’Italia é fra questi Paesi).
Tipicamente il Trust consiste nell’accordo in forza del quale una persona (“il Settlor”) trasferisce beni di sua proprietà ad una o più persone fisiche o giuridiche (“i Trustees”); i Trustees sono vincolati legalmente alle condizioni stabilite nell’atto costitutivo del Trust (“Trust deed”) e devono agire nell’interesse e per il beneficio di determinate persone indicate nell’atto di Trust (“i Beneficiari”).
Il Trust, in maniera singolare, prevede che la titolarità o controllo dei beni (la titolarità legale) rimanga separata dall’uso o dal godimento dei beni (la titolarità a godere dei benefici). La persona che detiene la titolarità legale é il Trustee e la persona a cui beneficio i beni sono detenuti é il Beneficiario.
La peculiarità di cui sopra fa sì che il Trust divenga in molti casi lo strumento ideale di riorganizzazione del patrimonio delle persone fisiche.
- Ecco alcuni esempi:
in tema di successioni, i beni conferiti in Trust non ricadranno in successione: la morte del Settlor sarà giuridicamente irrilevante dal momento che normalmente il Trustees continuerà ad essere il titolare di quei beni. In molte giurisdizioni i Beneficiari vengono tassati solamente sul reddito o sui guadagni distribuiti loro dal Trust ed in alcuni casi possono ricevere il reddito del Trust senza essere tassati
- in casi particolari, il Settlor preferirà che i beni conferiti in Trust vengano amministrati da persone di propria fiducia piuttosto che trasferiti direttamente a chi potrebbe essere incompetente, troppo giovane o per altre ragioni inaffidabile
- in casi particolari il Settlor potrà desiderare che alla propria morte una certa parte del patrimonio non venga ceduta o divisa.
A seconda delle finalità che il Settlor si propone, sarà necessario scegliere e fare regolare il Trust dalla legge più appropriata. Quasi tutti i Paesi di diritto anglosassone (ma non solo questi) contemplano nel proprio sistema giuridico l’istituto del Trust che si é andato sviluppando nel tempo in maniera sovente differente.
Moores Rowland è competente a consigliare ed a costituire Trusts in moltissime giurisdizioni.
Trattandosi di un istituto di Common Law , quando il Trust ha delle componenti (ad esempio: il Settlor, i Beneficiari, i beni conferiti) legate ad un Paese di Civil Law, si creano delle interazioni molto complesse da analizzare e valutare.
Anche su queste implicazioni Moores Rowland è in grado di dare la migliore assistenza, sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Allo stesso modo, Moores Rowland può provvedere all’amministrazione del Trust da Monaco, fornendo - a seconda delle necessità - i servizi di Trustee, co-Trustee e Protector.
Monaco è il luogo ideale da dove amministrare un Trust in quanto:
- è politicamente stabile,
- ha un sistema bancario efficiente,
- gode di un’ottima rete di comunicazioni,
- è nella stessa fascia di fuso orario rispetto al resto dell’Europa
- non assoggetta ad imposta i Trust esteri amministrati da Monaco.
In aggiunta Monaco stessa prevede nel proprio ordinamento giuridico una legge sul Trust (Legge 214 / 1936) che consente sotto determinate condizioni di istituire un Trust a Monaco.
Moores Rowland é autorizzata ad operare in qualità di Trustee secondo tale legge e fa parte della lista ufficiale dei Trustee, istituita dalla Corte d’Appello di Monaco. |