Forme Societarie Per Operare Nel Principato


Esistono sette forme giuridiche per condurre attività economiche in Monaco:

  • Società per azioni (SAM)
  • Società in nome collettivo (SNC)
  • Società in accomandita semplice (SCS)
  • Società in accomandita per azioni (SAPA)
  • Impresa individuale;
  • Sede secondaria di una società straniera (branch)
  • Société civile - riservata ad attività di carattere “civile”, normalmente di portafolio e/o immobiliari (“SCI” “SCP”);

Con la sola eccezione della Société civile, è sempre necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle autorità monegasche prima di intraprendere qualunque attività economica. Tale autorizzazione richiede di solito due mesi.

Speciali norme regolano certi settori economici, quali banche, assicurazioni, istituzioni finanziarie, aziende farmaceutiche, trasporti, armi e munizioni, noleggio di navi e le professioni legali, mediche e contabili.

Société anonyme monégasque (SAM)

Per quanto riguarda l’oggetto sociale, diversamente da ciò che avviene in molti altri ordinamenti, non sarà assolutamente consentita l’adozione di una formulazione ampia. Il capitale minimo è di EURO 150,000 di cui almeno un quarto deve essere versato all’atto della costituzione. Le azioni possono anche essere emesse a seguito di conferimento di beni in natura, nel qual caso dovranno essere interamente liberate al momento della costituzione. E’ richiesto un minimo di due azionisti e le azioni devono essere emesse in forma nominativa. La legge richiede che gli amministratori siano almeno due e che uno di essi sia residente in Monaco e munito di pieni poteri per l’amministrazione della società. Non esistono restrizioni circa la nazionalità dei soci o degli amministratori.

Ciascuna SAM dovrà disporre di una sede legale autonoma e dovrà essere o proprietaria o conduttrice dei locali dai quali andrà ad operare. Non é consentito condividere i locali con altre società e non tutti i locali sono autorizzati per uso commerciale o industriale. Prima di concedere l’autorizzazione, le autorità vorranno sincerarsi che i locali scelti siano adatti all’attività economica che vi si intende condurre. Ogni SAM dovrà inoltre essere munita di personale in numero adeguato a condurre la propria attività economica. Le autorità valuteranno caso per caso le richieste di chi intende costituire nuove società ma concederanno l’autorizzazione solo per quelle operazioni che abbiano un’effettiva consistenza economica.

La SAM è tenuta a predisporre ed a far certificare il bilancio.

Branch di una società estera

Prima di intraprendere un’attività economica in Monaco, una branch di una società estera deve essere autorizzata dalle autorità monegasche. La richiesta di autorizzazione consiste nella compilazione di un apposito modello che deve essere presentato al Ministro di Stato da parte della persona designata dalla società estera ad agire quale amministratore della branch (“agent responsable”). Insieme alla domanda deve essere depositato lo statuto della società estera, nonché i verbali del consiglio di amministrazione inerenti l’operazione, le scritture contabili certificate degli ultimi tre anni, una copia del contratto di locazione dei locali nei quali si intende esercitare l’attività. L’agente responsabile dovrà anche redigere una breve relazione per descrivere gli obiettivi della branch.

L’agente responsable deve essere necessariamente residente a Monaco e deve essere munito di pieni poteri per la gestione della branch. Benché non sia prescritto un capitale sociale minimo, le autorità locali si aspettano che la branch venga sufficientemente capitalizzata, così da poter coprire i costi necessari all’insediamento.
Difficilmente una società estera in vita da meno di tre anni sarà autorizzata ad aprire una branch.

Tuttavia, non esistono regole fisse in tal senso ed ogni domanda viene esaminata come caso a se stante. Normalmente ad una branch che inizia ad operare é concessa una licenza per la durata di tre o conque anni, rinnovabile per la stessa durata.

Le attività economiche di piccole dimensioni tendono a costituirsi sotto forma di società in nome collettivo, in accomandita semplice o quali imprese individuali, in quanto gli adempimenti richiesti sono meno onerosi di quelli previsti per la SAM e non ci sono requisiti di capitale minimo.